Che storia! Il Tribunale federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera ha provveduto a squalificare l’ultrarunner Luisa Betti per dodici mesi per: “aver quantomeno dall’anno 2012 e sino all’anno 2019 prodotto, utilizzato e comunque beneficiato di un documento di identità falsamente alterato recante quale propria data di nascita il 27/08/1987 anziché la reale del 27/08/1985, utilizzando altresì e falsamente dichiarando mediante apposizione di rituale sottoscrizione, plurima certificazione medica recante tale data di nascita del 27/08/1987”. Lo stesso documento era stato prodotto anche al Tribunale Nazionale Antidoping nel procedimento a carico della stessa atleta.

Il Tribunale, accettando l’intervenuta prescrizione “per le condotte dell’incolpata tenute negli anni 2012 e 2013, in relazione alle competizioni alle quali l’incolpata aveva partecipato, essendosi concluse le relative stagioni sportive da oltre otto anni” e considerando “che non risulta provata la sussistenza di un effettivo vantaggio goduto dall’incolpata in ragione dei comportamenti antiregolamentari ascrittile né la sussistenza del dolo specifico, che giustificherebbe l’applicazione delle aggravanti richieste dal Sostituto Procuratore Federale”, ha applicato lo squalifica di dodici mesi, rispetto ai tre anni richiesti dall’accusa.

Infine, lo stesso Tribunale ha disposto “la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza in ordine ad altri eventuali profili di responsabilità emersi nel corso dell’udienza innanzi al Tribunale Federale in relazione alle società coinvolte nei tesseramenti della signora tesserata Luisa Betti nonché in relazione alla redazione e sottoscrizione dei certificati di idoneità agonistica da parte dei medici sportivi che li hanno rilasciati”.

Altra sentenza del Tribunale Federale, con protagonista sempre la Betti, che aveva segnalato alla Procura federale “comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal signor Carlo Esposito (all’epoca dei fatti non tesserato FIDAL e, pertanto non più oggetto del presente procedimento), dal tesserato signor Marco Mazzetto e dalla signora Federica Boifava (all’epoca dei fatti tesserata FIDAL), e la “pagina facebook aperta al pubblico e denominata ‘Carl Marc’ e amministrata dal signor Marco Mazzetto, per plurime frasi denigratorie e offensive della signora ”. La Procura aveva altresì ricevuto “segnalazione a firma del signor Marco Mazzetto, con la quale si evidenziava di aver ricevuto plurime offese da parte della signora Luisa Betti tramite la medesima pagina facebook aperta al pubblico e denominata Carl Marc”.La Procura, considerando anche le responsabilità oggettiva delle società  per le quali Betti e Mazzetto erano stati tesserati, “all'esito dell'istruttoria e analizzata la documentazione in atti, nonché le difese delle parti costituite, ha ravvisato la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, ad eccezione della Stars Bergamo Atletica”, mentre per la signora Boifava “non emergevano comportamenti illeciti nei confronti della signora Betti, ma la stessa Boifava durante la prima audizione offendeva la Procura Federale e il suo operato, oltre a non partecipare alle successive audizioni”, applicando le seguenti sanzioni:

“- l’ammonizione per la tesserata Luisa Betti (tess. JL000 310- Società MT073);

- la sanzione della sospensione di mesi 15 (quindici) per il signor Marco Mazzetto (tess. GB 7366 - Società BO468);

- la sanzione della sospensione di mesi 9 (nove) per la signora Federica Boifava (già tess. RR368826): non emergevano comportamenti illeciti nei confronti della signora Betti da parte della signora Boifava, la quale, tuttavia, durante la prima audizione offendeva la Procura Federale e il suo operato, oltre a non partecipare alle successive audizioni;

- la sanzione dell’ammenda pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per la GS Athlos Matera (tess. MT073);

- la sanzione dell’ammenda pari a euro 333,33 (trecentotrentatre/00) per l’ASD Unione Sportiva Zola Predosa (già tess. BO571);

- la sanzione dell’ammenda pari a euro 333,33 (trecentotrentatre/00) per l’ASD Triiron (tess. MT073)

- l’assoluzione della società Stars Bergamo Atletica (tess. BG795).

Sezione: Primo Piano / Data: Sab 13 agosto 2022 alle 10:35
Autore: Redazione Tuttorunning
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