Sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico (ex DM 18.02.1982) tutti coloro che, in quanto tesserati alle Federazioni Sportive e agli Enti di Promozione Sportiva, praticano un’attività sportiva che detti Enti qualificano come “agonistica“. La richiesta di visita per il rilascio dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere formulata dal legale rappresentante della società sportiva di appartenenza dell’atleta.

La presentazione da parte dell’interessato del certificato di idoneità medica è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Il certificato dev’essere conservato in formato digitale o analogico presso le società di appartenenza per tutto il periodo di validità. La documentazione medica inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno 5 anni.

Il certificato è un obbligo legale imprescindibile e la sua assenza comporta responsabilità civile e penale a carico della società sportiva di appartenenza, del Presidente e dei suoi dirigenti. In caso di assenza del certificato, il Presidente viene chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, cioè prescindendo da ogni profilo di dolo o di colpa.

Gli organizzatori di gare ed eventi possono richiedere l’esibizione dei certificati al fine di verificare il possesso e la validità della certificazione medica di idoneità degli atleti che intendono partecipare alle competizioni.

MARCO PIETROGIACOMI

Responsabile Area Formazione e Territorio FIDAL

Sezione: Editoriale / Data: Ven 03 marzo 2023 alle 07:22
Autore: Redazione Tuttorunning
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